MIGRANTS.WORK è una piattaforma web-based specializzata nel matching tra la domanda e l’offerta di lavoro che candida lavoratori stranieri, in possesso di adeguate capacità linguistiche, pre-qualificati o addirittura già formati, comunque pronti a svolgere le diverse mansioni richieste dalle aziende. L’obiettivo è quello di intercettare i migranti a partire dalla loro presenza nei centri di accoglienza, orientando anche il sistema verso iniziative di formazione dedicate, per proporli nel mercato del lavoro in maniera competitiva, proteggendoli anche dal rischio di reclutamento illegale. La presenza di un canale di ingaggio specializzato aiuterà l’economia italiana che oggi soffre, soprattutto in alcuni settori strategici per il PIL del Paese, come l’agricoltura, l’edilizia e la ristorazione, una pesante crisi di manodopera. MIGRANTS.WORK diventerà la porta di accesso delle aziende al sistema di accoglienza italiano nel reperimento di manodopera straniera qualificata.
Il 12.12.2022, a Macerata (MC), dalle ore 10.00, presso la Domus San Giuliano (Via Cincinelli n. 4), si svolgerà una presentazione della Piattaforma MIGRANTS.WORK.
La Corte d’appello aveva escluso il diritto di una società cooperativa a usufruire degli sgravi contributivi per i lavoratori “svantaggiati”, previsti dall’art. 4, co. 3, l. 381/91, ritenendo che non fosse stato rispettato il requisito, imposto dalla legge per poter beneficiare degli sgravi, in base al quale i lavoratori svantaggiati devono rappresentare “almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa”. In motivazione, i giudici di merito avevano spiegato di aver incluso nella base di calcolo della percentuale del trenta per cento tutti coloro che risultavano occupati presso la cooperativa, ivi inclusi i lavoratori c.d. parasubordinati, e non i soli titolari di rapporto di lavoro subordinato.
La Cassazione, accogliendo il ricorso della cooperativa, afferma il principio sopra richiamato, osservando in particolare che:
(i) l’interpretazione della disposizione in esame deve tenere conto del contesto normativo dell’inizio degli anni Novanta, caratterizzato da un mercato del lavoro legato alla regola della stabilità dell’impiego e nel quale le forme flessibili del lavoro rappresentavano un’eccezione;
(ii) l’inclusione dei lavoratori “svantaggiati”, perseguita con la legge del 1991, era dunque volta a favorire l’assunzione degli stessi con contratti di lavoro subordinato;
(iii) conseguentemente, e per ragioni di coerenza, il rapporto del trenta per cento fissato dal secondo comma dell’art. 4 non può che riguardare termini omogenei, vale a dire “lavoratori svantaggiati subordinati” e “lavoratori subordinati (già in organico) della cooperativa”, posto che i primi vanno a incrementare il numero dei secondi.
Si allega il testo della Sentenza della Corte di Cassazione n. 33130 del 10.11.2022
L’INPS – con il Messaggio 3805 del 20.10.2022 (allegato) – chiarisce che l’indennità in esame spetta per il tramite del datore di lavoro anche ai lavoratori che, seppure destinatari dell’esonero contributivo di 0,8 punti percentuali della quota a carico del lavoratore (in quanto percettori di una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro ai sensi dell’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24 giugno 2022, non abbiano in concreto beneficiato di tale esonero in virtù di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore così come previsto dall’’articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381. Si chiarisce, infine, che, nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di luglio 2022, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, ad esempio con riferimento alle fattispecie sopra richiamate ovvero per motivi gestionali determinati, esemplificativamente, da una tardiva dichiarazione resa dal parte del lavoratore, potranno provvedervi regolarizzando la posizione entro e non oltre il 30 dicembre 2022.
L’articolo 6 della Legge 142 del 2001 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore), prevede che il regolamento interno delle Società Cooperative deve contenere “l'attribuzione all'assemblea (dei soci) della facoltà di deliberare…un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali” e “la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi”, di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3 della medesima legge (ristorni), con il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuire eventuali utili, nonché la possibilità di prevedere “forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie”, fatto salvo “il rispetto del solo trattamento economico minimo”. L’INPS – con il Messaggio 2350 del 08.06.2022 (allegato) – chiarisce che, nel caso in cui ricorrano determinati presupposti (effettività dello stato di crisi, temporaneità del piano di crisi, applicabilità ai soci lavoratori), è possibile derogare ai minimali contributivi previsti dall’articolo 1 del D.L. n. 338/1989.
Il Consiglio di Stato - sulla base dell'insussitenza normativa del divieto per le cooperative sociali di tipo b) di avvalersi di un requisito prestato da una società di capitali che "non si deduce da alcuna disposizione del Codice dei contratti e della direttiva 2014/24/UE" - ha ammesso la possibilità per le cooperative sociali di Tipo "B" (Inserimento Lavorativo) di avvalersi dei requisiti delle Società di Capitali.
Alleghiamo il testo integrale della Sentenza del Consiglio di Stato – sez. V – n. 7752 del 06 settembre 2022.
La Regione Marche con DDPF 995/SIP /2022 - DGR 905/2022 - POC Marche 2014-2020 ha emanato un Avviso Pubblico per il sostegno alla creazione di nuove imprese finalizzato a favorire l’occupazione nella regione Marche,
Risorse diponibili: Euro 7.000.000,00.
Presentazione delle domande: dal 7 ottobre 2022 (dopo la pubblicazione dell´avviso sul BURM del 6 ottobre 2022)
Le domande possono essere inviate nelle due finestre sotto indicate ed entro le scadenze previste :
- La prima finestra decorrerà dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul BURM fino al 31/12/2022 con dotazione finanziaria pari ad € 3.500.000,00
- La seconda finestra decorrerà dal 01/05/2023 fino alla scadenza del 31/07/2023 con dotazione finanziaria pari ad € 3.500.000,00.
La Regione Marche - in relazione ai tragici eventi dell'alluvione del 15.09.2022 - ha emanato la CIRCOLARE INFORMATIVA N. 1 DEL 20.9.2022 (Oggetto: Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 922 del 17.9.2022) con la quale comunica una prima serie di misure e interventi per fronteggiare l'emergenza, nonchè le procedure per la rilevazione dei danni subiti e i sostegni a famiglie e imprese colpite.
Certi di fare cosa gradita, alleghiamo il testo della Circolare e i relativi allegati.