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Segnaliamo alcuni Bandi della Fondazione Cariverona in scadenza nei primi mesi del 2023:
- BANDO GIOVANI PROTAGONISTI - BUONE PRATICHE TERRITORIALI (scadenza: 31.03.2023) – risorse 1,4 Milioni di Euro;
- BANDO RICERCA E SVILUPPO 2023 (scadenza: 15.03.2023) – risorse 1,2 Milioni di Euro;
- BANDO COSTRUIRE FUTURO - AZIONI DI POLICY BUILDING PER LE COMUNITÀ (scadenza: 15.02.2023).
Alleghiamo Ns. circolare con sintesi dei Bandi di cui sopra.
Avviso Pubblico POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 Priorità d’investimento 8.i e 8.ii –Aiuti alle imprese 2022/23 in caso di assunzioni di soggetti che hanno svolto la Borsa di Ricerca di cui al DDPF 206 del 24 aprile 2019 e soggetti che hanno svolto la Borsa Lavoro di cui al DDPF 205 del 24 aprile 2019 - Risorse: Euro 230.000,00 – DGR. 207/2019 s.m.i.
Link all'Avviso Pubblico: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Bandi-di-finanziamento/id_27685/5680
POC FSE Marche 2014-2020 - Avviso Pubblico per il sostegno alla creazione di nuove imprese finalizzate a favorire l’occupazione nella regione Marche - Risorse: Euro 7.000.000,00.
Link al Bando: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Bandi-di-finanziamento/id_27685/6134
La Sentenza della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro - n. 35796/2022 del 06/12/2022 ha stabilito che è onere del Datore di Lavoro (in questo caso una Cooperativa), provare ex art. 2697 del Codice Civile, la corretta individuazione del CCNL applicato ai Soci Lavoratori.
La pronuncia della Cassazione, infatti, ha annullato con rinvio una sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva rigettato il ricorso di alcuni soci-lavoratori di una Cooperativa che invocavano l’applicazione del CCNL Logistica e Trasporto (Legacoop-Confcooperative) in luogo del CCNL Multiservizi UNCI.
Secondo la Corte D’Appello, il mero richiamo al “fatto notorio” della maggiore rappresentatività in termini comparativi del CCNL Logistica e Trasporto (Legacoop-Confcooperative) non era sufficiente a considerare assolto l’onere probatorio rispetto alla individuazione del CCNL del quale i ricorrenti chiedevano l’applicazione.
La Corte di Cassazione – richiamando l’art. 7, comma 4, del D.LGS. 248/2007 – nell’annullare con rinvio la Sentenza della Corte d’Appello, ha motivato che “La disposizione individua esattamente il criterio da considerare al fine di individuare la minima retribuzione da attribuire ai soci lavoratori, non inferiore a quella prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali con maggiore rappresentatività a livello nazionale”. Pertanto, “il datore di lavoro ha … … l'obbligo di esatta applicazione del criterio in questione allorché stabilisce la retribuzione da attribuire al socio lavoratore. Conseguenza diretta di tale obbligo è quella di dimostrare, in sede di eventuale contestazione, di aver correttamente adempiuto al dictum normativo e di farlo attraverso la dimostrazione concreta che quello applicato è un trattamento economico non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo stipulato dalla associazione maggiormente rappresentativa”.
Si allega il testo integrale della Sentenza.
MIGRANTS.WORK è una piattaforma web-based specializzata nel matching tra la domanda e l’offerta di lavoro che candida lavoratori stranieri, in possesso di adeguate capacità linguistiche, pre-qualificati o addirittura già formati, comunque pronti a svolgere le diverse mansioni richieste dalle aziende. L’obiettivo è quello di intercettare i migranti a partire dalla loro presenza nei centri di accoglienza, orientando anche il sistema verso iniziative di formazione dedicate, per proporli nel mercato del lavoro in maniera competitiva, proteggendoli anche dal rischio di reclutamento illegale. La presenza di un canale di ingaggio specializzato aiuterà l’economia italiana che oggi soffre, soprattutto in alcuni settori strategici per il PIL del Paese, come l’agricoltura, l’edilizia e la ristorazione, una pesante crisi di manodopera. MIGRANTS.WORK diventerà la porta di accesso delle aziende al sistema di accoglienza italiano nel reperimento di manodopera straniera qualificata.
Il 12.12.2022, a Macerata (MC), dalle ore 10.00, presso la Domus San Giuliano (Via Cincinelli n. 4), si svolgerà una presentazione della Piattaforma MIGRANTS.WORK.
La Corte d’appello aveva escluso il diritto di una società cooperativa a usufruire degli sgravi contributivi per i lavoratori “svantaggiati”, previsti dall’art. 4, co. 3, l. 381/91, ritenendo che non fosse stato rispettato il requisito, imposto dalla legge per poter beneficiare degli sgravi, in base al quale i lavoratori svantaggiati devono rappresentare “almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa”. In motivazione, i giudici di merito avevano spiegato di aver incluso nella base di calcolo della percentuale del trenta per cento tutti coloro che risultavano occupati presso la cooperativa, ivi inclusi i lavoratori c.d. parasubordinati, e non i soli titolari di rapporto di lavoro subordinato.
La Cassazione, accogliendo il ricorso della cooperativa, afferma il principio sopra richiamato, osservando in particolare che:
(i) l’interpretazione della disposizione in esame deve tenere conto del contesto normativo dell’inizio degli anni Novanta, caratterizzato da un mercato del lavoro legato alla regola della stabilità dell’impiego e nel quale le forme flessibili del lavoro rappresentavano un’eccezione;
(ii) l’inclusione dei lavoratori “svantaggiati”, perseguita con la legge del 1991, era dunque volta a favorire l’assunzione degli stessi con contratti di lavoro subordinato;
(iii) conseguentemente, e per ragioni di coerenza, il rapporto del trenta per cento fissato dal secondo comma dell’art. 4 non può che riguardare termini omogenei, vale a dire “lavoratori svantaggiati subordinati” e “lavoratori subordinati (già in organico) della cooperativa”, posto che i primi vanno a incrementare il numero dei secondi.
Si allega il testo della Sentenza della Corte di Cassazione n. 33130 del 10.11.2022
L’INPS – con il Messaggio 3805 del 20.10.2022 (allegato) – chiarisce che l’indennità in esame spetta per il tramite del datore di lavoro anche ai lavoratori che, seppure destinatari dell’esonero contributivo di 0,8 punti percentuali della quota a carico del lavoratore (in quanto percettori di una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro ai sensi dell’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24 giugno 2022, non abbiano in concreto beneficiato di tale esonero in virtù di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore così come previsto dall’’articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381.
Si chiarisce, infine, che, nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di luglio 2022, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, ad esempio con riferimento alle fattispecie sopra richiamate ovvero per motivi gestionali determinati, esemplificativamente, da una tardiva dichiarazione resa dal parte del lavoratore, potranno provvedervi regolarizzando la posizione entro e non oltre il 30 dicembre 2022.