Newsletter UN.I.COOP. Marche |
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L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 31/E del 15 luglio 2016 (allegata), fornisce un quadro del nuovo regime Iva sulle prestazioni rese dalle cooperative sociali e dai consorzi, introdotto dalla Stabilità 2016 (commi 960, 962 e 963, legge n. 208/2015) per allinearsi alle regole comunitarie.
La nuova disciplina
In sintesi, con le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali e educative effettuate dalle cooperative, sia direttamente sia in base a convenzioni, nei confronti di specifiche categorie di soggetti, prevedono:
− l’aliquota Iva del 5 per cento, se rese da cooperative sociali e loro consorzi
− l’esenzione dall’imposta, se rese da cooperative non sociali aventi la qualifica di Onlus
− l’aliquota Iva ordinaria del 22%, se rese da cooperative non sociali e non Onlus, a patto che non abbiano oggettivamente le caratteristiche per rientrare nell’applicazione delle esenzioni (numeri 18 e 21 dell’articolo 10 del Dpr 633/1972).
Si terrà a Fermo il 24.06.2016, a partire dalle ore 16.00 presso il Museo dell'Innovazione e della Tecnica Industriale (MITI), Via Girolamo Montani, 7, un evento di presentazione di UN.I.COOP. Marche. L'Evento, realizzato con il contributo del Circuito Commerciale Marchex Circuito Commerciale Marchex e di Banca Popolare di Spoleto, ha lo scopo di presentare la struttura dell’Associazione e i servizi che UN.I.COOP. Marche, grazie ad un Team di professionisti e società specializzate è in grado di offrire alle proprie associate (tra cui Assistenza Contrattuale e Sindacale, informative su Bandi e incentivi, Consulenza strategica & finanziaria, Formazione Professionale).
Infatti, nello scenario sociale, economico e politico attuale, nel quale la forma di impresa Cooperativa e mutualistica dovrebbe assurgere ad un ruolo di protagonista per le sue caratteristiche distintive di democrazia interna, legame con le comunità territoriali e con i loro bisogni, capacità di creare lavoro grazie alla unione di intenti dei soci, assistiamo ad una ininterrotta serie di scandali e scandaletti che fanno maturare una opinione negativa del movimento cooperativo.
Per invertire questa tendenza un gruppo di cooperative, ha dato vita ad UN.I.COOP. Marche che è struttura territoriale di UN.I.COOP. (Unione Italiana Cooperative) – Associazione Nazionale di rappresentanza, Assistenza, Revisione e tutela del Movimento cooperativo Giuridicamente riconosciuta con DM 7/5/2004.
All'incontro sono previsti, tra gli altri, gli interventi di:
- Samuela Renoglio (Presidente UN.I.COOP. Marche)
- Francesco Dello Russo (Presidente UN.I.COOP. Nazionale)
- Nicoletta Capriotti (Presidente Coop. Sociale PARS Pio Carosi)
- Serenella Fucksia (Senatrice/Commissione Industria)
- Paolo Petrini (Deputato/Vice Presidente Commissione Finanze della Camera)
- Paolo Calcinaro (Sindaco di Fermo)
- Fabrizio Cesetti (Assessore al Bilancio - Regione Marche)
Vi informiamo che è stato pubblicato sul sito dell’INPS l’avviso con le istruzioni per l’erogazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia di cui all’art. 4, c. 24, lett. b) della L. 92/2012.
E' possibile, dunque, richiedere all’INPS un contributo economico utilizzabile per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. L’agevolazione in questione è stata prorogata anche per il 2016 dalla Legge di Stabilità. Possono accedere al beneficio esclusivamente le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure iscritte alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335.
Il contributo è pari ad un importo massimo di 600,00 euro mensili.
Sperando di fare cosa gradita, alleghiamo alla presente la deliberazione dell’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) n. 32 del 20 Gennaio 2016 concernente le “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 30 del 6 Febbraio 2016.
Pubblichiamo articolo comparso sul Resto del Carlino Fermo del 01.07.2016 in merito all'evento UN.I.COOP. Marche svoltosi a Fermo il 24.06.2016 "Le nuove Frontiere della Cooperazione".
L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 20/E del 18.05.2016, ha chiarito che il comma 114 della Legge di Stabilità 2016 riconduce tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’art. 50 del TUIR, il trattamento economico dei soci delle cooperative artigiane, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 142/2001 con la cooperativa stessa.
La disposizione opera solo ai fini fiscali; rimane infatti fermo il trattamento previdenziale (gestione artigiani) relativo ai redditi in esame. Presupposto fondamentale richiesto dalla norma è la stipula di un rapporto di lavoro - all’atto della propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo fra cooperativa e socio - "in forma autonoma" la cui attuazione deve essere indicata nel regolamento interno adottato ai sensi dell’art. 6 della legge n. 142 del 2001.
La norma fa generico rinvio all’art. 50 del TUIR senza individuare quale sia la fattispecie reddituale di riferimento, tra quelle ivi previste. Tuttavia, per ragioni logico sistematiche, si ritiene che il reddito dei lavoratori soci delle cooperative artigiane rientri tra quelli di cui alla lett. a) del predetto articolo 50 del TUIR riguardante i compensi erogati ai lavoratori soci di talune cooperative.
Con la risposta all'interrogazione n. 3-02820 al Senato, il Governo, in merito alle modalità di applicazione dell'aliquota IVA al 5% sui servizi socio sanitari ed educativi svolti dalle cooperative sociali di tipo a), ha chiarito quanto segue: "Tra i contratti, che dovranno essere assoggettati al nuovo regime IVA (imponibilità al 5 per cento) se stipulati, rinnovati o prorogati a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono compresi anche quelli aventi come controparte contrattuale direttamente i soggetti privati, che, in qualità di utenti o familiari degli stessi, provvedono alla integrale corresponsione delle rette.
E’ opportuno far presente che, in talune fattispecie (aventi ad oggetto, ad esempio, la gestione di una casa di riposo o di un asilo nido), sussistono contestualmente due contratti: uno, di ordine più generale, stipulato con l’ente committente (quale il Comune) entro il 31 dicembre 2015, e l’altro, specifico, stipulato con l’utente o i suoi familiari successivamente a tale data.
Al riguardo, precisa che il vecchio regime IVA (4 per cento o esenzione), troverà ancora applicazione, fino alla scadenza della convenzione o concessione principale stipulata con l’ente committente, trattandosi comunque di un’unica prestazione, sia nell’ipotesi in cui il pagamento del corrispettivo contrattualmente stabilito sia posto interamente a carico dell’ente committente, sia laddove sia prevista una compartecipazione alla spesa da parte dell’ente committente e degli utenti o delle loro famiglie.
Ai fini della decorrenza del nuovo regime IVA non può invece farsi riferimento, in via generale, alla data di accreditamento della cooperativa, atteso che detto accreditamento non ha le caratteristiche per essere giuridicamente qualificato come contratto, convenzione e risulta, dunque, irrilevante, ai fini fiscali."