La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con Sentenza n. 15172 del 04.06.2019, si è pronunciata sulla questione relativa all’obbligazione contributiva nel caso di approvazione di uno stato di crisi (art. 6 L. 142/2001) che prevede la riduzione del trattamento retributivo dei soci-lavoratori delle cooperative.
Infatti, la Cassazione, con la predetta sentenza, ha chiarito quale debba essere la base imponibile contributiva in caso di approvazione di un piano di crisi aziendale, cioè se la cooperativa deve adempiere ai propri obblighi contributivi mediante il calcolo dell’imponibile contributivo sulla base delle retribuzioni (ridotte) e effettivamente versate ai soci lavoratori oppure debba comunque rispettare il minimale contributivo stabilito per legge.
In merito, i Giudici della Suprema Corte, rinviando la decisione alla Corte d’Appello competente (che aveva deciso nel senso della derogabilità del c.d. “minimale contributivo”), hanno stabilito che “anche nel caso in cui una società cooperativa deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione della retribuzione dei soci lavoratori al di sotto dei minimi contrattuali fissati dal CCNL di categoria, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 142/2001, la contribuzione previdenziale deve essere comunque rapportata al c.d. minimale contributivo di cui all’art. 1 del D.L. n. 338/1989, e non ai minori importi concretamente erogati”.