riteniamo opportuno informarVi che a seguito dell'emanazione del D. Lgs. n. 111/2017, la Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese con la nota in oggetto ha voluto fornire chiarimenti circa la disciplina da applicare in tema di obblighi di rendicontazione e pubblicazione relativi al contributo del cinque per mille.
In particolare, i chiarimenti riguardano l'individuazione della normativa alla quale fare riferimento ai fini dell'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità: se cioè, debba farsi riferimento al dettato dell'art. 8 del D. Lgs. n. 111/2017 ovvero alla preesistente disciplina contenuta negli artt. 12 e 12-bis del D.P.C.M. 23.4.2010 (come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 7.7.2016).
In merito, si fa presente che, in base al DPCM 23.04.2010, tutti gli enti percettori del cinque per mille hanno l’obbligo di redigere il rendiconto delle somme ricevute a tale titolo, nonché di redigere apposita relazione illustrativa sull’eventuale impiego dei fondi pervenuti.
L’art. 4 del D.lgs. n. 111/2017 (Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell’articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106) stabilisce che, con un ulteriore Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), verranno specificate e definite le modalità e i termini per l’accesso al riparto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché le modalità e i termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.
Il predetto DPCM non è stato ancora emanato.
Pertanto, con la Nota in oggetto, il Ministero del Lavoro ha chiarito che, nelle more dell’emanazione del nuovo DPCM, attuativo dell’art. 4 del D.lgs. n. 111/2017, gli obblighi di rendicontazione e di pubblicazione dei contributi percepiti a titolo di cinque per mille, continueranno ad essere disciplinati dall’attuale DPCM 23.04.2010.
Per una più compiuta informazione, si allega il testo della nota in oggetto.