La questione è sorta a seguito di istanza da parte di una cooperativa che, come sostituto d'imposta, intende adottare un nuovo regolamento interno finalizzato ad individuare le condizioni necessarie per l'applicazione della tassazione agevolata, ai sensi dell'articolo 1, commi da 182 a 190 legge n. 208/2015, sulle somme erogate a titolo di ristorni ai propri soci lavoratori a seguito di delibera assembleare.
Con risposta n. 284/2023, l’Agenzia delle Entrate ricorda che la legge di Stabilità 2016 – commi da 182 a 189 - prevede, dal periodo di imposta 2016, la tassazione agevolata consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali pari al 10% ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, intendendo come tali gli utili distribuiti ai sensi dell'articolo 2102 del codice civile. Dal 2023, per i premi e le somme erogati nell'anno 2023, l'aliquota dell'imposta sostitutiva, di cui al comma 182 è ridotta al 5 per cento.
L’Agenzia delle Entrate fornisce inoltre alcune precisazioni e confermando quanto disposto dalla Circolare n. 28/E/2016, ribadisce che sono ammessi alla detassazione anche i ristorni ai soci lavoratori delle imprese cooperative di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142 se conformi alla legge di Stabilità 2016 e al decreto Mef/Lavoro del 25 marzo 2016.
Si ricorda che in relazione ai ristorni, l'articolo 2545 sexies c.c. sancisce che “l'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici”, mentre l'articolo 3, comma 2, lettera b) legge n. 142/2001 prevede che trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati “in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime”. Nella circolare n. 35/2008 è stato chiarito che i ristorni costituiscono uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa. In altre parole i ristorni sono i profitti netti della cooperativa derivanti dall'attività con i soci attribuiti ai soci stessi in proporzione agli scambi mutualistici intercorsi con la cooperativa nel corso dell'anno.
Altre due condizioni vanno rilevate: la cooperativa è tenuta a depositare il verbale con il quale l'assemblea dei soci ha deliberato la distribuzione dei ristorni. Ed inoltre per l’applicazione della minore tassazione viene richiesto che la distribuzione dei ristorni risulti dal modello di dichiarazione allegato al decreto del 25 marzo 2016, compilando la sezione relativa alla partecipazione agli utili dell'impresa.