Con la risposta all'interrogazione n. 3-02820 al Senato, il Governo, in merito alle modalità di applicazione dell'aliquota IVA al 5% sui servizi socio sanitari ed educativi svolti dalle cooperative sociali di tipo a), ha chiarito quanto segue: "Tra i contratti, che dovranno essere assoggettati al nuovo regime IVA (imponibilità al 5 per cento) se stipulati, rinnovati o prorogati a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono compresi anche quelli aventi come controparte contrattuale direttamente i soggetti privati, che, in qualità di utenti o familiari degli stessi, provvedono alla integrale corresponsione delle rette.
E’ opportuno far presente che, in talune fattispecie (aventi ad oggetto, ad esempio, la gestione di una casa di riposo o di un asilo nido), sussistono contestualmente due contratti: uno, di ordine più generale, stipulato con l’ente committente (quale il Comune) entro il 31 dicembre 2015, e l’altro, specifico, stipulato con l’utente o i suoi familiari successivamente a tale data.
Al riguardo, precisa che il vecchio regime IVA (4 per cento o esenzione), troverà ancora applicazione, fino alla scadenza della convenzione o concessione principale stipulata con l’ente committente, trattandosi comunque di un’unica prestazione, sia nell’ipotesi in cui il pagamento del corrispettivo contrattualmente stabilito sia posto interamente a carico dell’ente committente, sia laddove sia prevista una compartecipazione alla spesa da parte dell’ente committente e degli utenti o delle loro famiglie.
Ai fini della decorrenza del nuovo regime IVA non può invece farsi riferimento, in via generale, alla data di accreditamento della cooperativa, atteso che detto accreditamento non ha le caratteristiche per essere giuridicamente qualificato come contratto, convenzione e risulta, dunque, irrilevante, ai fini fiscali."