Newsletter UN.I.COOP. Marche |
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Pubblichiamo articolo comparso sul Resto del Carlino Fermo del 01.07.2016 in merito all'evento UN.I.COOP. Marche svoltosi a Fermo il 24.06.2016 "Le nuove Frontiere della Cooperazione".
L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 20/E del 18.05.2016, ha chiarito che il comma 114 della Legge di Stabilità 2016 riconduce tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’art. 50 del TUIR, il trattamento economico dei soci delle cooperative artigiane, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 142/2001 con la cooperativa stessa.
La disposizione opera solo ai fini fiscali; rimane infatti fermo il trattamento previdenziale (gestione artigiani) relativo ai redditi in esame. Presupposto fondamentale richiesto dalla norma è la stipula di un rapporto di lavoro - all’atto della propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo fra cooperativa e socio - "in forma autonoma" la cui attuazione deve essere indicata nel regolamento interno adottato ai sensi dell’art. 6 della legge n. 142 del 2001.
La norma fa generico rinvio all’art. 50 del TUIR senza individuare quale sia la fattispecie reddituale di riferimento, tra quelle ivi previste. Tuttavia, per ragioni logico sistematiche, si ritiene che il reddito dei lavoratori soci delle cooperative artigiane rientri tra quelli di cui alla lett. a) del predetto articolo 50 del TUIR riguardante i compensi erogati ai lavoratori soci di talune cooperative.
Con la risposta all'interrogazione n. 3-02820 al Senato, il Governo, in merito alle modalità di applicazione dell'aliquota IVA al 5% sui servizi socio sanitari ed educativi svolti dalle cooperative sociali di tipo a), ha chiarito quanto segue: "Tra i contratti, che dovranno essere assoggettati al nuovo regime IVA (imponibilità al 5 per cento) se stipulati, rinnovati o prorogati a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono compresi anche quelli aventi come controparte contrattuale direttamente i soggetti privati, che, in qualità di utenti o familiari degli stessi, provvedono alla integrale corresponsione delle rette.
E’ opportuno far presente che, in talune fattispecie (aventi ad oggetto, ad esempio, la gestione di una casa di riposo o di un asilo nido), sussistono contestualmente due contratti: uno, di ordine più generale, stipulato con l’ente committente (quale il Comune) entro il 31 dicembre 2015, e l’altro, specifico, stipulato con l’utente o i suoi familiari successivamente a tale data.
Al riguardo, precisa che il vecchio regime IVA (4 per cento o esenzione), troverà ancora applicazione, fino alla scadenza della convenzione o concessione principale stipulata con l’ente committente, trattandosi comunque di un’unica prestazione, sia nell’ipotesi in cui il pagamento del corrispettivo contrattualmente stabilito sia posto interamente a carico dell’ente committente, sia laddove sia prevista una compartecipazione alla spesa da parte dell’ente committente e degli utenti o delle loro famiglie.
Ai fini della decorrenza del nuovo regime IVA non può invece farsi riferimento, in via generale, alla data di accreditamento della cooperativa, atteso che detto accreditamento non ha le caratteristiche per essere giuridicamente qualificato come contratto, convenzione e risulta, dunque, irrilevante, ai fini fiscali."
Con riferimento alle recenti segnalazioni pervenute alla Ns. Associazione in relazione ad indirizzi restrittivi assunti dall’INPS in materia di iscrizione di soci di cooperative di produzione e lavoro alla Gestione Previdenziale Speciale degli artigiani, ci pregiamo di allegare alla presente due importanti provvedimenti emessi dal Tribunale Civile di Lucca (Ordinanza del 13.11.2015 e Ordinanza del 23.12.2015). Tali provvedimenti sono stati emessi a fronte di un ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da diversi soci di una Cooperativa di Produzione e Lavoro ai quali l’INPS ha negato l’iscrizione alla Gestione Artigiana non ravvisando le “caratteristiche tipiche dell’impresa artigiana nelle rituali modalità di esercizio dell’attività prestata dal socio in favore della cooperativa”.
I Giudici di prima istanza e di reclamo non hanno condiviso tale impostazione argomentando che la Legge n. 142 del 2001 “fornisce opportunamente gli strumenti per distinguere, tra i soci, coloro che lavorano in regime di subordinazione e quelli che lavorano in regime di autonomia, dal momento che il suo cardine, sconosciuto nell'assetto precedente, è che il socio, all'atto dell'adesione alla cooperativa, o successivamente, instauri un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, finalizzato al raggiungimento degli scopi sociali, in forma subordinata o autonoma, a cui è applicabile la tutela previdenziale prevista per l'una o per l'altra forma. Dispone infatti la Legge n. 142 del 2001, articolo 4 che , ai fini della contribuzione previdenziale ad assicurativa, si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporto di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6”.
Si segnalano due iniziative del Ministero della Cultura:
- La prima denominata (domande fino al 12.07.2023) è consultabile al seguente link: https://www.beniculturali.it/comunicato/transizione-ecologica-organismi-culturali-e-creativi
- La seconda consente di accedere ad un credito di imposta (Bonus Musica 2022) per le spese sostenute nel 2022 (Istanze fino al 14.07.2023) per le rappresentazioni e gli aspettacoli dal vivo. Per le istanze si accede tramite registrazione sul sito https://doc.cultura.gov.it .
Sul credito di imposta, inviamo, di seguito, un link informativo: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/bonus-musica-2022-istanze-online-al-mic-fino-al-14-luglio-2023
Segnaliamo due bandi delle Camere di Commercio delle Marche.
BANDO IMPRONTA D'IMPRESA MARCHE 2023
Finestra per la presentazione delle domande dalle ore 11:00 del 05 giugno alle ore 16:00 del 05 luglio 2023
Link al Bando: https://www.marche.camcom.it/fai-crescere-la-tua-impresa/bandi-e-contributi/bando-impronta-dimpresa-marche-2023
BANDO VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 - ANNO 2023
Presentazione delle domande dalle ore 09:00 del 1 giugno alle ore 19:00 del 21 giugno 2023
Link al Bando: https://www.marche.camcom.it/fai-crescere-la-tua-impresa/bandi-e-contributi/bando-voucher-digitali-impresa-4-0-anno-2023