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La Regione Marche in data 10.03.2020 ha emanato due nuove ordinanze per il contenimento del COVID19 (la numero 5 e la numero 6 del 2020), per ribadire e specificare con il massimo della chiarezza due importanti misure di contenimento della diffusione del Coronavirus all’interno della regione.
Con l’ordinanza numero 5 si ribadisce che sono consentiti gli spostamenti delle persone motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, così come previsto dall’art. 1 comma 1 del DPCM 8 marzo 2020.
L’ordinanza numero 6 specifica che le persone provenienti dalla provincia di Pesaro Urbino che prima dell’emanazione del DPCM 8 marzo 2020 si sono spostate verso le altre province marchigiane hanno l’obbligo di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente, di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni, di osservare il divieto di spostamenti e viaggi, di rimanere raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza e, in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente.
Tale obbligo non riguarda le persone fisiche che effettuano spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.
L’ordinanza prevede che tutte le persone provenienti dalle zone di contagio previste nel Dpcm 8 marzo 2020, che hanno fatto ingresso nella regione Marche a partire dal 7 marzo 2020, escluse quelle di cui all’art. 1 lettera a) del Dpcm 8 marzo 2020 (spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute), devono comunicare il loro ingresso al medico di medicina generale o all’operatore di sanità pubblica del servizio territorialmente competente. L’ordinanza prevede, per gli stessi soggetti, l’osservanza della misura della permanenza domiciliare, con isolamento fiduciario, da mantenere per 14 giorni.
Inoltre, al fine di evitare in maniera più efficace il rischio di contagio per la popolazione anziana, per le persone disabili e per quelle con problemi di salute mentale è obbligatoria, a partire dal’11 marzo e fino al 3 aprile, la sospensione dell’attività dei rispettivi centri semi residenziali e diurni su tutto il territorio regionale, incentivando, dove possibile, percorsi di domiciliarità e servizi di prossimità.
Per consultare il testo dell'Ordinanza e le note esplicative, cliccare sul link sosttostante:
(Fonte: Sito Istituzionale della Regione Marche)
A seguito delle disposizioni emanate dal Governo che comportano l'obbligo di certificare le ragioni di spostamenti sul territorio nazionale, sperando di fare cosa utile, Vi inviamo, in allegato, modello di Autodichiarazione sostitutiva di atto notorio (DPR 445/2000) redatta in base al combinato disposto dei DPCM 08.03.2020 e DPCM 09.03.2020.
UN.I.COOP., attraverso il Dipartimento Nazionale Cooperazione Sociale, ha diffuso alcune proposte a sostegno del settore contenute in un documento elaborato a seguito di un confronto con i cooperatori delle varie Regioni, da nord, al centro e al Sud.
Ecco le proposte:
1. Snellire l’accesso al FIS (Fondo Integrazione Salariale) incrementandone le risorse della capienza del Fondo per garantire copertura alle eventuali richieste provenienti da tutti i territori ai quali si applichino ordinanze e/o provvedimenti;
2. Per tutte le Cooperative Sociali (A, B e loro consorzi) che non potranno accedere al FIS, prevedere il ripristino, con procedure semplificate, di Ammortizzatori Sociali in Deroga;
3. Per le Cooperative Sociali e/o loro Consorzi che operano in regime di appalto o Convenzione, in considerazione della circostanza che le chiusure non sono addebitabili alle Cooperativa, ma disposte in relazione a provvedimenti del Governo, garantire il pieno rispetto degli impegni economici assunti dalle Pubbliche Amministrazioni e/o dalle Stazioni Appaltanti in modo da consentire il regolare ciclo di fatturazione;
4. Sospendere le scadenze fiscali, tributarie e contributive per le Cooperative Sociali per tutta la durata di eventuali provvedimenti restrittivi;
5. Per le Cooperative Sociali che gestiscono servizi privati (soprattutto nel campo dell’infanzia):
a. Fornire direttive chiare in merito a quale condotta assumere in merito al pagamento delle rette. Tutto ciò poiché in molti casi le famiglie stanno chiedendo il rimborso della retta per il mese di Marzo 2020;
b. Prevedere meccanismi di indennizzo/sostegno diretto alle Cooperative per l’eventuale mancato incasso delle Rette dei servizi.
6. Individuare meccanismi di accesso semplificato al Credito per le Cooperative Sociali in considerazione della loro particolare “mission” attraverso lo studio di un Rating dedicato;
7. Coordinandosi con le Regioni, eliminare definitivamente l’IRAP per le cooperative Sociali.
Si allega il testo completo del documento.
Alleghiamo il testo del DPCM del 09.03.2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 62 del 09.03.2020) con il quale le misure previste dal DPCM 08.03.2020 vengono estese su tutto il territorio nazionale fino al 03.04.2020.
Per opportuna conoscenza, alleghiamo alla presente il testo del decreto in oggetto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 59 del 08.03.2020.
Vi informiamo che l’INPS con circolare n. 27 del 14.02.2020, ha reso note le istruzioni per la richiesta e l'erogazione del BONUS ASILO NIDO (ex legge 232/ 2016, n. 232 e legge 160/2019) per i bambini fino a tre anni.
A tale riguardo, Vi informiamo che la recente legge di bilancio ha prorogato anche per il 2020 il c.d. “Bonus Nido” nella forma di un contributo alle spese di asilo nido (da 1500 a 3000 euro annui, anche in questo caso differenziati secondo l'ISEE) o per il supporto domiciliare nei casi in cui il bambino non possa frequentare l'asilo per motivi di salute certificati per i bambini entro i 3 anni di età.
Per maggiori dettagli, Vi invitiamo a leggere il testo della Ns. Circolare del 25.02.2020 allegata.