A seguito del confronto intercorso tra il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e le sigle sindacali nazionali, si sono convenute alcune modifiche all’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020.
Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del nuovo decreto, dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.
In merito, si precisa che:
a) le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale; b) le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer- telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami” e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale; c) le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.
Alleghiamo, pertanto, il testo del DM MISE del 25.03.2020 con nuovo elenco delle attività considerate essenziali e rimaniamo a disposizione per ogni e qualsiasi delucidazione.
Il DL Cura Italia all'art. 56, comma 2, lett. c), prevede che "per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale".
Il successivo comma 3, prevede che: "La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19".
Vi informiamo che sulla Gazzetta Ufficiale - Edizione Straodinaria - n. 70 del 17.03.2020 è stato pubblicato il Testo Ufficiale del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 (c.d. Decreto "Cura Italia").
InformandoVi che staimo preparando una sinesi delle principali misure ivi previste in favore di Cooperative ed Enti del Terzo Settore, alleghiamo il provvedimento.
La Regione Marche in data 10.03.2020 ha emanato due nuove ordinanze per il contenimento del COVID19 (la numero 5 e la numero 6 del 2020), per ribadire e specificare con il massimo della chiarezza due importanti misure di contenimento della diffusione del Coronavirus all’interno della regione.
Con l’ordinanza numero 5 si ribadisce che sono consentiti gli spostamenti delle persone motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, così come previsto dall’art. 1 comma 1 del DPCM 8 marzo 2020.
L’ordinanza numero 6 specifica che le persone provenienti dalla provincia di Pesaro Urbino che prima dell’emanazione del DPCM 8 marzo 2020 si sono spostate verso le altre province marchigiane hanno l’obbligo di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente, di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni, di osservare il divieto di spostamenti e viaggi, di rimanere raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza e, in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente.
Tale obbligo non riguarda le persone fisiche che effettuano spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.
L’ordinanza prevede che tutte le persone provenienti dalle zone di contagio previste nel Dpcm 8 marzo 2020, che hanno fatto ingresso nella regione Marche a partire dal 7 marzo 2020, escluse quelle di cui all’art. 1 lettera a) del Dpcm 8 marzo 2020 (spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute), devono comunicare il loro ingresso al medico di medicina generale o all’operatore di sanità pubblica del servizio territorialmente competente. L’ordinanza prevede, per gli stessi soggetti, l’osservanza della misura della permanenza domiciliare, con isolamento fiduciario, da mantenere per 14 giorni.
Inoltre, al fine di evitare in maniera più efficace il rischio di contagio per la popolazione anziana, per le persone disabili e per quelle con problemi di salute mentale è obbligatoria, a partire dal’11 marzo e fino al 3 aprile, la sospensione dell’attività dei rispettivi centri semi residenziali e diurni su tutto il territorio regionale, incentivando, dove possibile, percorsi di domiciliarità e servizi di prossimità.
Per consultare il testo dell'Ordinanza e le note esplicative, cliccare sul link sosttostante:
A seguito delle disposizioni emanate dal Governo che comportano l'obbligo di certificare le ragioni di spostamenti sul territorio nazionale, sperando di fare cosa utile, Vi inviamo, in allegato, modello di Autodichiarazione sostitutiva di atto notorio (DPR 445/2000) redatta in base al combinato disposto dei DPCM 08.03.2020 e DPCM 09.03.2020.