Vi comunichiamo che con DGR Marche n. 1363 del 11.11.2019, sono stati integrati i requisiti di iscrizione delle Cooperative Sociali all’Albo Regionale della Cooperative Sociali di cui alla L.R. 34/2001, introducendo la possibilità di iscrizione delle Cooperative Sociali ad “oggetto plurimo”, cioè che svolgano sia attività di carattere socio-sanitario, assistenziale ed educativo (Tipo “A”- legge 381 del 1991, art. 1 comma 1 lett. a) che di inserimento lavorativo di “persone svantaggiate” (Tipo “B” ”- legge 381 del 1991, art. 1 comma 1 lett. b).
Pertanto, secondo il disposto della DGR Marche 1363/2019, le cooperative sociali ad oggetto plurimo possono chiedere l'iscrizione sia nella sezione A che nella sezione B dell'albo regionale di cui all'art. 3 della L.R. n 34/2001 nel caso in cui siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
- le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento esplicitamente indicate nell'oggetto sociale sono tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali (art. 1 legge 381/91);
- Il collegamento funzionale tra le attività di tipo a) e b) deve risultare chiaramente indicato nello statuto sociale;
- l'organizzazione amministrativa delle cooperative sociali deve consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.
A tale riguardo, alleghiamo la Ns. Circolare del 14.11.2019 e il testo della DGR Marche 1363/2019.