1. DURATA DEL FINANZIAMENTO
La durata dei finanziamenti concessi per l’annualità 2018 è determinata dal Quadro Attuativo 2018 ai sensi degli artt. 9 e 11 della L.R. n. 5/2003 e si prevede l’obbligo a carico di ciascuna cooperativa o consorzio beneficiari di restituzione del finanziamento medesimo dopo due anni dall’erogazione, in sei rate semestrali in scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno.
Alla luce del prolungarsi della crisi economica, si autorizza la struttura regionale a concedere, in casi di perdurante difficoltà aziendale e previa motivata e circostanziata richiesta da parte della cooperativa o consorzio interessati, al massimo n. 3 (tre) sospensioni temporanee dei pagamenti rateali senza modificare il termine finale previsto per la restituzione completa del finanziamento, così come un solo slittamento per massimo 12 mesi, con conseguente adeguamento delle scadenze indicate nella fideiussione già presentata.
2. INTENSITÀ DELL’AIUTO CONCESSO
Il contributo verrà concesso in relazione al capitale sociale versato/incrementato a partire dal 1° gennaio 2017 fino al momento della presentazione della domanda.
Per l’annualità 2018 l’importo massimo concedibile è pari ad € 30.000,00.
Al fine di favorire l’abbattimento degli oneri a carico della cooperativa e la stipula delle polizze fideiussorie, la cooperativa, se preventivamente autorizzata dalla Regione, potrà detrarre dal pagamento relativo all’ultima rata di restituzione del prestito i costi sostenuti (e documentati) per la fideiussione fino ad un importo massimo corrispondente al 5% del totale del contributo concesso (ad esempio, € 1.500,00 in caso di contributo massimo di € 30.000,00).
3. BENEFICIARI
Beneficiari del presente intervento sono le cooperative ed i loro consorzi tra imprese cooperative operanti nella Regione Marche.
Per usufruire di eventuali particolari priorità o condizioni agevolative previste per la categoria, le cooperative sociali debbono essere iscritte all’albo regionale di cui all'art. 3 della L.R. 18/12/2001, n. 34.
Per l’anno 2018 possono beneficiare di particolari priorità o condizioni agevolative anche le cooperative costituite dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2016.
Sono ammesse ai contributi le cooperative, e i consorzi che operino in qualsiasi settore ad eccezione di quelli indicati all’art. 1 del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”).
Il prestito senza interesse è concesso proporzionalmente al capitale versato o incrementato.
Per capitale sociale versato si intende esclusivamente quello interamente versato dai soci delle cooperative di nuova costituzione, costituite dal 1° gennaio 2017.
Per capitale sociale incrementato, si intende quello versato in aumento, a partire dall'anno solare precedente a quello nel quale viene presentata la domanda ovvero dal 1° gennaio 2017.
L’erogazione del finanziamento è subordinata alla sottoscrizione della convenzione (di cui al modello riportato nell’allegato C) ed alla presentazione di garanzia fideiussoria bancaria, assicurativa, consortile, rilasciata da banche, assicurazioni ed intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia, iscritti all’Albo Unico ex art. 106 del TUB, irrevocabile, incondizionata, escutibile a prima richiesta - di pari importo, da presentare entro 60 giorni dalla data del decreto di approvazione della graduatoria da parte della P.F. Programmazione integrata commercio, cooperazione e internazionalizzazione