La Sentenza della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro - n. 35796/2022 del 06/12/2022 ha stabilito che è onere del Datore di Lavoro (in questo caso una Cooperativa), provare ex art. 2697 del Codice Civile, la corretta individuazione del CCNL applicato ai Soci Lavoratori.
La pronuncia della Cassazione, infatti, ha annullato con rinvio una sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva rigettato il ricorso di alcuni soci-lavoratori di una Cooperativa che invocavano l’applicazione del CCNL Logistica e Trasporto (Legacoop-Confcooperative) in luogo del CCNL Multiservizi UNCI.
Secondo la Corte D’Appello, il mero richiamo al “fatto notorio” della maggiore rappresentatività in termini comparativi del CCNL Logistica e Trasporto (Legacoop-Confcooperative) non era sufficiente a considerare assolto l’onere probatorio rispetto alla individuazione del CCNL del quale i ricorrenti chiedevano l’applicazione.
La Corte di Cassazione – richiamando l’art. 7, comma 4, del D.LGS. 248/2007 – nell’annullare con rinvio la Sentenza della Corte d’Appello, ha motivato che “La disposizione individua esattamente il criterio da considerare al fine di individuare la minima retribuzione da attribuire ai soci lavoratori, non inferiore a quella prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali con maggiore rappresentatività a livello nazionale”. Pertanto, “il datore di lavoro ha … … l'obbligo di esatta applicazione del criterio in questione allorché stabilisce la retribuzione da attribuire al socio lavoratore. Conseguenza diretta di tale obbligo è quella di dimostrare, in sede di eventuale contestazione, di aver correttamente adempiuto al dictum normativo e di farlo attraverso la dimostrazione concreta che quello applicato è un trattamento economico non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo stipulato dalla associazione maggiormente rappresentativa”.
Si allega il testo integrale della Sentenza.