Pubblichiamo di seguito Esratto del Testo del Messaggio INPS n. 1447 del 01.04.2020 (vd. allegato).
"Tenuto conto del quadro normativo di riferimento, è emersa la questione relativa alla possibilità di erogare il bonus asilo nido, ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017, durante il predetto periodo di sospensione dei servizi educativi, anche eventualmente in cumulo con il nuovo bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting di cui agli articoli 23 e 25 del citato decreto-legge.
Al riguardo, si precisa che l’erogazione del bonus asilo nido avviene in base all’effettivo sostenimento dell’onere da parte del genitore richiedente, tenuto a presentare (nelle tempistiche previste dai messaggi e dalle circolari pubblicate dell’Istituto in materia) i documenti giustificativi della spesa, quali le fatture emesse dall’asilo, le ricevute di pagamento ecc., avvalendosi della funzione di allegazione del documento presente nella procedura di invio on line della domanda ovvero mediante l’App INPS mobile, entro la fine del mese di riferimento ovvero improrogabilmente entro il 1° aprile dell’anno successivo.
Non è richiesta anche la documentazione attestante l’effettiva frequenza del minore presso l’asilo nido al quale è stato iscritto (circostanza che potrebbe non essersi verificata, ad esempio, nei periodi di malattia del minore).
Pertanto, ciò che rileva ai fini dell’erogazione del bonus asilo nido è l’adempimento dell’onere di pagamento della retta, nascente dal contratto stipulato con la scuola, da cui deriva l’obbligazione del versamento, per la durata dell’anno scolastico, della rata mensile o in un’unica soluzione."