Nel ricordarVi che dal 01.07.2018 è diventata operativa la disposizione di cui all’art.1, comma 910 della legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018) in virtù della quale i datori di lavoro o committenti sono obbligati a corrispondere ai lavoratori la retribuzione e ogni anticipo di essa tramite banche o uffici postali con i seguenti mezzi di pagamento:
bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
strumenti di pagamento elettronico;
pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
Inoltre, l’art.1 comma 912 della legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018) dispone che la firma della busta paga non costituirà più prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Le nuove normative in materia di pagamenti delle retribuzioni, stabiliscono un severo sistema sanzionatorio in caso di violazione dei predetti obblighi.
Pertanto, riteniamo opportuno segnalarVi le circolari emanate in data 22.05.2018 (prot. 0004538) e 04.07.2018 (prot. 0005828) dall’ispettorato del Lavoro sulla questione che inviamo in allegato alla presente.