1. Applicabilità alle cooperative sociali degli obblighi di redazione del bilancio sociale
Sul punto, il Ministero del Lavoro, conferma l'obbligo per le Cooperative Sociali (in quanto Enti del Terzo Settore e Imprese Sociali di diritto) di provvedere alla redazione del Bilancio Sociale e di procedere al di deposito dello stesso presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nonché di pubblicazione del BS sul proprio sito internet.
Purtuttavia, recita la nota, "la redazione del bilancio sociale, secondo l'articolo 9 comma 2 del d.lgs. 112/2017 deve avvenire nel rispetto di linee guida da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore".
Pertanto, conclude il Ministero, "fino all'emanazione delle linee guida in parola, si deve ritenere che l'adozione del bilancio sociale da parte delle cooperative sociali, il deposito dello stesso presso il registro delle imprese e la pubblicazione sul sito internet assumano carattere facoltativo, fatta salva l'osservanza di eventuali disposizioni regionali in proposito, tenuto conto del fatto che varie Regioni, ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'albo regionale, impongono alle cooperative sociali la redazione del bilancio sociale".
2. Chiarimenti sul rapporto tra l'art. 2 del d.lgs. 112/2017- che individua le attività di interesse generale in cui operano le imprese sociali - e la disciplina particolare in materia di cooperative sociali
Il Ministero del Lavoro, risponde ad una serie di quesiti sulla perimetrazione delle attività di interesse generale che le cooperative sociali sono legittimate a svolgere a seguito dell'entrata in vigore della nuova Disciplina dell'Impresa Sociale.
In particolare, il Ministero del Lavoro chiarisce che, "ai tradizionali ambiti di interventi delle cooperative sociali si devono aggiungere quelli riguardanti:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 328/2000 ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge n. 104/1992 e alla legge n. 112/2016;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge n. 53/2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate;
- attività di accoglienza e integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale;
- gestione di beni confiscati alla criminalità organizzata.
3. Applicabilità alle cooperative sociali dell'articolo 10 comma 1 del d.lgs. 112/2017, relativo all'obbligo di nomina dei sindaci
Il Ministero del Lavoro chiarisce che non è applicabile alle cooperative sociali l'obbligo di nominare uno o più sindaci all'atto della costituzione dell'ente, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del d.lgs. 112/2017.