“L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, secondo comma, codice civile, si applica la disposizione prevista dall'articolo 2383, secondo comma”.
Questo è quanto stabilisce l’art.1, comma 936 della legge n. 205 del 2017 (Legge di Bilancio 2018), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2017.
Il tenore della disposizione sembra escludere la possibilità per le cooperative (Srl e SpA) di nominare un Amministratore Unico. Pertanto, in assenza di una disciplina transitoria, le Cooperative che fossero amministrate da un Amministratore Unico, dovrebbero provvedere alla tempestiva nomina di un Organo Amministrativo Collegiale composto da almeno tre persone e alla modifica dello statuto qualora nel testo statutario non sia previsto un Organo Amministrativo di natura collegiale.
Alle cooperative modello SRL, cioè quelle cooperative con meno di venti soci e/o con un attivo patrimoniale inferiore a un milione di euro (art. 2519, secondo comma, c.civ.), si applica l’art. 2383 c.civ., secondo comma che prevede che “Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.”
Gli amministratori, per effetto dell’art. 2383 c.civ., 3° comma, saranno rieleggibili.