L’articolo 6 della Legge 142 del 2001 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore), prevede che il regolamento interno delle Società Cooperative deve contenere “l'attribuzione all'assemblea (dei soci) della facoltà di deliberare…un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali” e “la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi”, di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3 della medesima legge (ristorni), con il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuire eventuali utili, nonché la possibilità di prevedere “forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie”, fatto salvo “il rispetto del solo trattamento economico minimo”.
L’INPS – con il Messaggio 2350 del 08.06.2022 (allegato) – chiarisce che, nel caso in cui ricorrano determinati presupposti (effettività dello stato di crisi, temporaneità del piano di crisi, applicabilità ai soci lavoratori), è possibile derogare ai minimali contributivi previsti dall’articolo 1 del D.L. n. 338/1989.