L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 20/E del 18.05.2016, ha chiarito che il comma 114 della Legge di Stabilità 2016 riconduce tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’art. 50 del TUIR, il trattamento economico dei soci delle cooperative artigiane, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 142/2001 con la cooperativa stessa.
La disposizione opera solo ai fini fiscali; rimane infatti fermo il trattamento previdenziale (gestione artigiani) relativo ai redditi in esame. Presupposto fondamentale richiesto dalla norma è la stipula di un rapporto di lavoro - all’atto della propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo fra cooperativa e socio - "in forma autonoma" la cui attuazione deve essere indicata nel regolamento interno adottato ai sensi dell’art. 6 della legge n. 142 del 2001.
La norma fa generico rinvio all’art. 50 del TUIR senza individuare quale sia la fattispecie reddituale di riferimento, tra quelle ivi previste. Tuttavia, per ragioni logico sistematiche, si ritiene che il reddito dei lavoratori soci delle cooperative artigiane rientri tra quelli di cui alla lett. a) del predetto articolo 50 del TUIR riguardante i compensi erogati ai lavoratori soci di talune cooperative.