1. non può essere riconosciuto in alcun caso un collegamento automatico, sebbene previsti nello statuto o nel Regolamento Interno di cui alla L.142/2001 o sulla base di comportamenti di fatto, tra la cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa e la eclusione del Socio-Lavoratore. In presenza di tali automatismi, gli ispettori dovranno irrogare diffida ad eliminare le relative norme statutarie o regolamentari.
2. Rimangono legittime le clausole statutarie e quelle del Regolamento Interno di cui alla L.142/2001 che prevedano una mera facoltà dell’adozione del provvedimento di esclusione del Socio-Lavoratore.
3. rimane salva la legittimità dell’adozione del provvedimento di esclusione del Socio-Lavoratore che consegua alla cessazione del rapporto di lavoro in caso di:
- giusta causa e/o motivi disciplinari e/o giustificato motivo soggettivo o mancato superamento del periodo di prova o qualsiasi altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali di lavoro;
- perdita di appalto da parte della cooperativa con conseguente assunzione del socio presso diverso datore di lavoro, in quanto non più presenti i requisiti per la partecipazione allo - scambio mutualistico;
- dimissioni del socio (che configurino il disinteresse allo scambio mutualistico).
4. In ragione dell’unilateralità del provvedimento, le motivazioni delle esclusioni dovranno in ogni caso essere sempre esplicitate nella relativa determina dell’organo amministrativo e comunicate al socio nella notifica del provvedimento con le modalità previste dallo statuto, anche ai fini della possibilità per l’interessato di proporre opposizione nelle sedi opportune.
Per un più completo approfondimento della questione, alleghiamo il testo integrale della comunicazione del MISE del 07.01.2020.