Vi informiamo che la Regione Marche, in aplicazione della L.R. 13/2020 e con DDS 114 e 116 del 2020, ha istituito il Fondo emergenza Covid-19” (dotazione iniziale: € 3.999.522,86) che è destinato alla concessione di prestiti agevolati o all’abbattimento dei costi per l’accesso al credito bancario, al fine di sostenere la liquidità delle imprese e dei lavoratori autonomi in seguito all’emergenza covid19. La gestione del Fondo è assegnata ai confidi rientranti nell’elenco di cui all’art.106 del TUB e operativi nella Regione Marche.
La concessione di prestiti a tasso agevolato di cui all'articolo è effettuata direttamente dai Confidi, mediante procedura automatica, con le seguenti modalità: a) per le imprese, l'importo massimo del prestito agevolato concedibile è pari a euro 40.000,00, estendibile a euro 50.000,00 per quelle che realizzano nuovi acquisti materiali e immateriali per il rilancio e la diversificazione delle attività; b) per i lavoratori autonomi, l'importo massimo del prestito agevolato concedibile è pari a euro 5.000,00. Inoltre: - ai singoli prestiti agevolati le risorse del fondo concorrono per una quota fino al 50 per cento del totale; - la quota del prestito proveniente dal fondo è concessa ai soggetti beneficiari a tasso zero; - il tasso di interesse della quota del prestito cofinanziato dai Confidi con le risorse proprie non è superiore al 2 per cento; - la durata del prestito può arrivare a un massimo di settantadue mesi oltre ventiquattro mesi di preammortamento.
Chi fosse interessato alle misure per l'accesso al credito di cui al Decreto Liquidità ovvero a quelle emanate dalla Regione Marche, può contattare direttamente COFITER (Tel: 0510956611 - email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) Confidi con il quale UN.I.COOP. Marche ha avviato una collaborazione finalizzata ad offrire alle imprese aderenti e non un valido supporto e un sostegno finanziario per il mantenimento e la ripresa delle attività.
In relazione a quanto previsto dal Decreto Legge n. 23 del 08.04.2020 (c.d. Decreto Liquidità), alleghiamo:
- una guida sintetica per la predisposizione dell'Autocertificazione per presentare la richiesta del finanziamento fino a 25.000,00 Euro interamente garantito dal Fondo di Garanzia PMI;
Pubblichiamo di seguito Esratto del Testo del Messaggio INPS n. 1447 del 01.04.2020 (vd. allegato).
"Tenuto conto del quadro normativo di riferimento, è emersa la questione relativa alla possibilità di erogare il bonus asilo nido, ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017, durante il predetto periodo di sospensione dei servizi educativi, anche eventualmente in cumulo con il nuovo bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting di cui agli articoli 23 e 25 del citato decreto-legge. Al riguardo, si precisa che l’erogazione del bonus asilo nido avviene in base all’effettivo sostenimento dell’onere da parte del genitore richiedente, tenuto a presentare (nelle tempistiche previste dai messaggi e dalle circolari pubblicate dell’Istituto in materia) i documenti giustificativi della spesa, quali le fatture emesse dall’asilo, le ricevute di pagamento ecc., avvalendosi della funzione di allegazione del documento presente nella procedura di invio on line della domanda ovvero mediante l’App INPS mobile, entro la fine del mese di riferimento ovvero improrogabilmente entro il 1° aprile dell’anno successivo. Non è richiesta anche la documentazione attestante l’effettiva frequenza del minore presso l’asilo nido al quale è stato iscritto (circostanza che potrebbe non essersi verificata, ad esempio, nei periodi di malattia del minore). Pertanto, ciò che rileva ai fini dell’erogazione del bonus asilo nido è l’adempimento dell’onere di pagamento della retta, nascente dal contratto stipulato con la scuola, da cui deriva l’obbligazione del versamento, per la durata dell’anno scolastico, della rata mensile o in un’unica soluzione."